BlogDecreto PNRR: dubbi sull’efficacia deterrente delle nuove norme di contrasto al lavoro irregolare

Marzo 28, 2024

Il Decreto PNRR (D.L. n. 19 del 2 marzo 2024) si propone di intervenire in materia di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare mediante la ripenalizzazione di talune fattispecie e un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio delle condotte illecite. Un rapido sguardo alla normativa in commento restituisce la certezza che l’Esecutivo si sia mosso cavalcando l’onda emotiva dei tragici eventi di Firenze, nella convinzione che il ricorso alle norme e alle sanzioni penali spieghi maggiore efficacia deterrente rispetto alla commissione degli illeciti in materia di lavoro irregolare. Ma sarà realmente così?

Veniamo, dunque, al dettaglio per trarre le nostre conclusioni.

Appalto e distacco irregolare: ripristinato il reato di interposizione illecita di manodopera

Come ormai noto, l’art. 29, comma 4, del Decreto PNRR ha modificato l’art. 18 del D. Lgs. 276/2003 (c.d. Legge Biagi), rimodulando la disciplina sanzionatoria applicabile nei casi di appalto e di distacco irregolare. Un appalto è irregolare (o non genuino) quando è privo dei requisiti di cui agli artt. 1655 c.c. e 29, comma 1, del D. Lgs. 276/2003 ovvero quando l’appaltatore non assume su di sé il rischio imprenditoriale e non opera avvalendosi di una propria autonoma organizzazione. Ulteriore elemento che contraddistingue la fattispecie in esame è la sottoposizione dei dipendenti dell’appaltatore al potere direttivo ed organizzativo del committente. In tali casi, a ben vedere, l’appalto fittizio cela una somministrazione di manodopera, atteso che lo pseudo appaltatore si limita a fornire la propria forza lavoro allo pseudo committente.

Le condotte appena descritte sono oggi nuovamente passibili di sanzione penale. Il Decreto PNNR, infatti, interpolando il comma 5-bis dell’art. 18 Legge Biagi, ha reintrodotto il reato contravvenzionale di interposizione illecita di manodopera (che era stato depenalizzato dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 8/2016), prevedendo che somministratore e utilizzatore siano puniti con la pena alternativa dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di €. 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. La commissione della contravvenzione di nuovo conio comporta certamente l’applicazione di pene più severe, posto che – prima dell’entrata in vigore del Decreto – l’illecito amministrativo dell’interposizione illecita di manodopera era punito con la sola sanzione amministrativa pecuniaria di €. 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Alle medesime sanzioni, peraltro, è soggetto il datore di lavoro che distacca il proprio personale in violazione dei requisiti stabiliti dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 276/2003, a mente del quale la temporaneità e la sussistenza di un interesse del datore rappresentano condizioni essenziali per la legittimità del distacco.

Inasprimento delle sanzioni per il reato di somministrazione fraudolenta

Il Decreto PNRR, inoltre, ha inasprito la disciplina sanzionatoria del reato di somministrazione fraudolenta che si configura quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.

Come noto, l’evoluzione legislativa della ridetta fattispecie criminosa non è tra le più lineari. Introdotto dall’art. 28 della Legge Biagi, il reato di somministrazione fraudolenta fu dapprima abrogato dall’articolo 55 del D. Lgs. 81/2015 (c.d. Jobs Act) e successivamente ripristinato dal D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) che lo ha ricollocato in seno all’art. 38-bis del Jobs Act. Detta norma prevedeva un illecito di natura contravvenzionale, alla commissione del quale somministratore e utilizzatore venivano puniti con l’ammenda di €. 20,00 per ogni lavoratore occupato e per ciascun giorno di occupazione.

L’utilizzo dell’imperfetto è d’obbligo, atteso che il Decreto PNRR ha abrogato il citato art. 38-bis Jobs Act, riportando il reato di somministrazione fraudolenta nella sua sede originaria ovvero nell’alveo del nuovo comma 5-ter dell’art. 18 Legge Biagi. Il Decreto, tuttavia, non ha riqualificato l’illecito in esame da contravvenzione a delitto né ha riformulato la condotta criminosa che ne integra l’oggetto, limitandosi ad inasprirne le conseguenze sanzionatorie. Il comma 5-ter richiamato, difatti, per le ipotesi di commissione di somministrazione fraudolenta, punisce somministratore ed utilizzatore con la pena alternativa dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di €. 100,00 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Dubbi sull’efficacia deterrente delle nuove norme di contrasto al lavoro irregolare

L’armamentario sanzionatorio che il Legislatore ha approntato in via d’urgenza con il varo del Decreto PNRR rischia di rivelarsi inadeguato rispetto alla dichiarata finalità di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare.

Il lieve aumento delle pene pecuniarie (escluso il caso della somministrazione fraudolenta), tra l’altro applicate alternativamente a pene detentive di modestissima entità, unitamente alla riaffermata natura contravvenzionale dei reati di “nuovo conio” (che, in realtà, non sono altro che l’esito di un parziale ritorno al passato) e alla conseguente facilità nell’accesso all’istituto dell’oblazione, sono argomenti che non militano a favore di una reale efficacia deterrente della normativa in esame.

In tal senso, va considerato anche il nuovo comma 5-quinquies dell’articolo 18 Legge Biagi, pur sempre introdotto dall’articolo 29, comma 4, del Decreto PNRR, che fissa i limiti edittali minimi e massimi entro i quali determinare le sanzioni. La norma, infatti, nel prevedere che l’importo di tutte le sanzioni contemplate dall’art. 18 non può comunque essere inferiore ad €. 5.000,00 né superiore ad €. 50.000,00 rischia di ridurre ancor di più il ventilato effetto deterrente dichiaratamente perseguito dall’Esecutivo con il Decreto.

Avv. Valentina D’Urso

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